Preventivo scritto obbligatorio per Professionisti
Professionisti: preventivo scritto obbligatorio
La legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124/2017), in vigore dal 29 agosto 2017, tra le novità apportate alla disciplina delle professioni, prevede l’obbligatorietà del rilascio del preventivo.
Infatti, la norma, che sostituisce l’art. 9, comma 4 del D.L. n. 1/2012 (c.d. decreto Liberalizzazioni), prevede che:
– il compenso per le prestazioni professionali va pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale;
– il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
– in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La vera novità, rispetto alla formulazione originaria sta nell’inciso “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”, mentre il resto della norma è sostanzialmente identico a quella originaria.
In definitiva, a partire dal 29 agosto 2017, data di entrata in vigore delle norme contenute nella legge n. 124/2017, in caso di richiesta di prestazioni di carattere professionale, occorre rilasciare una apposita comunicazione, in forma scritta o digitale.
La stessa forma (scritta o digitale) dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.
Riassumendo, la comunicazione obbligatoria rilasciata in forma scritta o digitale dai professionisti ai clienti deve riportare:
– il grado di complessità dell’incarico;
– gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione;
– gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività;
– il compenso richiesto per svolgere la prestazione (preventivo di massima).