Artigiani e Commercianti – Aliquote Contributive INPS per il 2018
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Fissate le aliquote Contributive INPS per il 2018
L’INPS, con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, ha comunicato le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione per gli artigiani e commercianti per l’anno 2018.
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2018, sono pari alla misura del 24,00%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2018, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, all’aliquota del 24,00% dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili.
1) Per quanto riguarda la contribuzione IVS sul minimale di reddito bisogna far riferimento alla variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017, che è stata del 1,1%.
Conseguentemente, per l’anno 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 15.710,00.
Pertanto, le aliquote per il 2018 possono essere riassunte come segue:
- ARTIGIANI:
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 24,00%,
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 21,00%.
- COMMERCIANTI:
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 24,09%,
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 21,09%.
La riduzione contributiva al 21,00% (artigiani) e 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
2) Per quanto riguarda la contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale, il contributo per l’anno 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.710,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di euro 46.630,00.
Per i redditi superiori a euro 46.630,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
- ARTIGIANI:
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:
– con reddito fino a 46.630,00: 24,00%,
– con reddito da 46.630,00: 25,00%
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:
– con reddito fino a 46.630,00: 21,00%,
– con reddito da 46.630,00: 22,00%
- COMMERCIANTI:
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:
– con reddito fino a 46.630,00: 24,09%,
– con reddito da 46.630,00: 25,09%
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:
– con reddito fino a 46.630,00: 21,09%,
– con reddito da 46.630,00: 22,09%
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018.
3) I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
– 16 maggio 2018 , 21 agosto 2018 , 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.
Si ricorda, infine, che l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta. Tali informazioni devono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite la funzionalità “Dati del mod. F24” contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Questa attività viene svolta dallo Studio
La Circolare INPS è scaricabile al seguente link.