Aliquote INPS Gestione Separata per l’Anno 2018

Aliquote INPS Gestione Separata per l’Anno 2018

Aliquote INPS Gestione Separata per l’Anno 2018

L’INPS, con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.

Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tipologie:

Collaboratori e figure assimilate – L’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2018 al 33%.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 (recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”) ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788, della legge finanziaria 2007, n. 296/2006);

0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della citata legge finanziaria 2007, n. 296/2006.

Professionisti  L’articolo 1, comma 165, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva (di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25%.

Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie – Per i soggetti di cui ai punti precedenti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già stabilito in base al combinato disposto dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, l’aliquota per il 2018, è confermata al 24 per cento per entrambe le categorie (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti).

Riassumendo:

Collaboratori e figure assimilate

– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive);

– Soggetti non assicurati preso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (33,00 + 0,72 aliquota aggiuntiva);

– Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.

Liberi professionisti:

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.

 

Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo:

Aziende committenti.

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Liberi professionisti.

L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

Per l’anno 2018 il massimale di reddito è pari a euro 101.427,00, mentre il minimale è pari a euro 15.710,00.

La Circolare INPS relativa alle Aliquote contributive da applicare alla Gestione Separata è consultabile a questo Link.