Nuove regole per il ravvedimento operoso dal 2015

Nuove regole per il ravvedimento operoso dal 2015

A partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte rispetto a quelle già in vigore.
E’ quanto prevede il comma 637, lett. b), dell’articolo 1, della L. n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), che effettua una vera e propria riforma dell’istituto del ravvedimento operoso, apportando rilevanti modifiche all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, legato alla regolarizzazione spontanea del contribuente.
La novità, come si legge nella Relazione illustrativa, fa parte di una nuova strategia di fondo che si propone l’obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, superando il tradizionale modello che li vede contrapposti, rispettivamente, in qualità di controllore e di controllato.
Le norme, nel loro complesso, puntano su un nuovo modello di cooperazione tra l’amministrazione finanziaria ed i contribuenti, con l’obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.
L’istituto del “Ravvedimento operoso” viene profondamente rinnovato proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.
Sono state confermate le “vecchie” ipotesi (ravvedimento “sprint”, “breve” e “lungo”) e, accanto ad esse, ne vengono introdotte di nuove per rendere il ravvedimento utilizzabile anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e a prescindere dalla circostanza che la violazione stessa sia già stata constatata ossia che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, limite che in base alle vecchie regole era insuperabile.