Versamento Diritti Annuali C.C.I.A.A. 2016

Versamento Diritti Annuali C.C.I.A.A. 2016

Il Diritto Annuale C.C.I.A.A.2016 è dovuto da tutte le imprese iscritte al Registro Imprese

Per l’anno 2016 sono state introdotte alcune importanti novità per il pagamento del diritto annuale.

La prima riguarda la trasmissione della consueta informativa relativa al pagamento del diritto annuale 2016. Nel rispetto delle recenti normative, l’informativa sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) alla casella dichiarata dall’impresa al Registro delle imprese. Pertanto nessuna informativa cartacea, tranne che per un numero limitato di soggetti quali i soggetti c.d. “only REA” e i Consorzi che al momento risultano ancora esclusi dall’obbligo di munirsi di P.E.C.

Le imprese che dovessero riceverla in formato cartaceo, a causa di una PEC non più valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinarne la validità e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro delle Imprese.

La seconda riguarda la messa a disposizione di tutte le imprese di un nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare (http://dirittoannuale.camcom.it)

Da questo sito le imprese potranno:

– consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati;

– avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;

calcolare l’esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento;

– ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016 attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

L’accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento. Nel caso di soggetti che non hanno l’obbligo della PEC sarà sufficiente indicare una casella di posta elettronica non certificata.

Alcuni suggerimenti importanti.

Le imprese già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) al 1° gennaio 2016 devono versare il diritto annuale 2016 alla Camera di Commercio di competenza (dove risulta iscritta la Sede e/o le unità locali) entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro il 16 giugno 2016.

Le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio per l’anno 2016 sono state fissate dal decreto interministeriale 8 gennaio 2015. Gli importi dovuti per il 2016 sono riportati nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015, Prot. 279880.

L’art. 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, ha previsto una riduzione graduale dell’importo del diritto annuale delle Camere di Commercio.

L’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, è stato ridotto, per l’anno 2015, del 35%, per l’anno 2016, del 40%.

Il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione con F24 o attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Se il pagamento non viene effettuato entro il 16 giugno 2016, è possibile effettuarlo entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria suddetta, e cioè entro il 16 luglio 2016, maggiorando l’importo dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro), a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imprese che hanno sedi secondarie o unità locali in più Province, prima di calcolare l’importo da pagare, verificare se la Camera di Commercio interessata ha provveduto ad un eventuale maggiorazione degli importi del diritto annuale.

Le imprese e i soggetti che hanno trasferito la sede legale da una provincia a un’altra dopo il 1° gennaio 2016, versano il diritto 2016 per la sede alla sola Camera di Commercio di provenienza.

Entro un anno dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2016, salvo proroghe, il diritto annuale potrà ancora essere regolarizzato con ravvedimento operoso.

Attenzione alle richieste ingannevoli e ai falsi bollettini !!