INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Le aliquote di contribuzione per il 2017

INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Le aliquote di contribuzione per il 2017

Con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 l’INPS ha comunicato le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad Artigiani e Commercianti per l’anno 2017.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2017, sono pari alla misura del 23,55 %. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

1. ARTIGIANI: 1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,55%, 1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,55%.

2. COMMERCIANTI: 2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,64%, 2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,64%. La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota del 23,64% dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett. b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili.

La circolare INPS è scaricabile al seguente LINK.