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02/05/2024
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ENPAP
 
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ENPAP - Chiarimenti per Psicologi ed Obbligo di Invio Dati al Sistema TS

 

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state rese note le modalità tecnico-operative per l’integrazione del Modello 730 precompilato con l’indicazione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai lavoratori dipendenti e dai pensionati.

Salvo ulteriori precisazioni ministeriali o modifiche normative, i soggetti interessati da questa novità sono:

  • le ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e ogni altri presidio o struttura accreditata per l’erogazione di servizi sanitari;
  • i medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti all’Albo.

Nei soggetti interessati dall'obbligo NON sono pertanto richiamati gli iscritti all'Albo degli Psicologi.

Secondariamente le prestazioni che devono essere comunicate telematicamente per previsione normativa sono le seguenti: 

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di
dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia,
colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di
chirurgia estetica, visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica, certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa
(acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con
marcatura CE - e assistenza integrativa), cure termali, prestazioni di chirurgia
estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
h) altre spese.

Le prestazioni psicologiche, quindi, non sono presenti nell’elenco e pertanto, a meno di ulteriori specificazioni dal MEF, gli psicologi non saranno tenuti alla trasmissione dei dati.

Considerando quanto sopra osservato, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/2014 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi gli Psicologi non sono soggetti all’obbligo di trasmissione dei dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

La precisazione è stata pubblicata anche sul sito dell'ENPAP al seguente link. Non essendo state pubblicate ulteriori informazioni si ritiene di poter considerare ancora valide le osservazioni finora fatte. 

Nulla cambia, in ogni caso, in merito alla possibilità per i Clienti/Pazienti degli psicologi di poter detrarre fiscalmente le prestazioni psicologiche e la psicoterapia laddove queste abbiano appunto la caratteristica di prestazioni sanitarie. Il contribuente/dichiarante che vorrà detrarre fiscalmente le prestazioni psicologiche aventi carattere sanitario lo potrà fare successivamente integrando il Modello 730 precompilato con le spese sanitarie sostenute ma non acquisite tramite l’apposito Sistema TS.

 
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